Consiglio Parrocchiale Affari Economici

Da Gennaio 2025 nuovo consiglio “UNITARIO” delle affari economici
[….]

Elementi di novità
Il CPAE svolge il proprio compito aiutando il parroco, o i presbiteri che hanno in solido la cura pastorale, nell’amministrazione dei beni della parrocchia seguendo gli orientamenti del Consiglio pastorale unitario (CPU) secondo criteri di solidarietà, sobrietà, trasparenza e legalità.

È possibile individuare un laico a cui l’Ordinario diocesano attribuirà mediante decreto l’incarico, per un quinquennio, di Economo delle parrocchie dell’Unità pastorale, su indicazione del parroco o dei presbiteri che hanno in solido la cura pastorale della parrocchia. All’Economo, l’Ordinario potrà attribuire alcune deleghe, eventualmente coadiuvate da una procura per gli atti civili. L’Economo non può essere annoverato tra i membri del CPAE.

Testo di presentazione e approfondimento da parte del nostro Vescovo!

Nuovo regolamento in vigore dal 1 settembre 2024

Procedure per chiedere finanziamenti alla CEI

Qui indicazioni e regolamenti per gli atti di straordinaria amministrazione
con regolamento e Manuale della diocesi

I consigli pastorali degli affari economici sono presenti nelle comunità di:
Brognoligo
Costalunga
Montecchia di Crosara

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Decreto per gli atti di straordinaria amministrazione 
per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano
Visti i cann. 1281 §§ 1-2 del Codice di diritto canonico; visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana; tenuto conto dell’Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005; sentito il Consiglio diocesano per gli affari economici di Vicenza in data 30 maggio 2023; con il presente DECRETO
stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche a me soggette e prive nei loro statuti di norme in merito:

  1. Gli atti giuridici che implicano l’obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
  2. Gli atti giuridici che implicano l’obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili se di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1292 § 1;
  3. Gli atti giuridici che implicano l’obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su immobili di qualunque valore; il contratto di comodato, anche a tempo parziale, e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;
  4. L’acquisto a titolo oneroso di immobili;
  5. Gli atti giuridici che comportano la variazione della destinazione urbanistica;
  6. Le convenzioni urbanistiche;
  7. Le convenzioni con enti pubblici che comportano l’assunzione di oneri, obblighi o doveri;
  8. L’accettazione di donazioni, eredità e legati;
  9. Le donazioni a terzi per qualsiasi importo;
  10. La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
  11. Le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia a un diritto, nonché il riconoscimento di debiti, salvo quelli per importo inferiore a quanto indicato al n. 12;
  12. § 1. L’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione per un valore superiore a quanto stabilito al n. 12
    § 2. Con riferimento alle sole parrocchie, l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione qualora la spesa globale sia superiore a:
    • 10.000,00 € per le parrocchie fino a 1.000 abitanti;
    • 25.000,00 € per le parrocchie fino a 4.000 abitanti; ( Brognoligo e Costalunga)
    • 35.000,00 per le parrocchie oltre i 4.000 abitanti.( Montecchia)

      § 3. Con riferimento alle sole parrocchie, l’acquisto di beni mobili qualora la spesa globale sia superiore a quella indicata al n. 12 § 2;
      § 4. Con riferimento alle sole parrocchie, le donazioni per importo superiore a quanto indicato al n. 12 § 2;
  13. Ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
  14. L’inizio, il subentro, la partecipazione o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda;
  15. La costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
  16. La costituzione e l’estinzione di un ramo d’attività del terzo settore;
  17. La contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto;
  18. La decisione di nuove voci di spesa, con variazione superiore al 10% per nuovi edifici e 20% per restauri rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
  19. L’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato per le attività istituzionali dell’ente;
  20. La costituzione di una procura generale;
  21. L’introduzione e la contestazione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
  22. Per le parrocchie, l’ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l’autorizzazione scritta dell’Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell’ente e del consiglio pastorale parrocchiale o, ove presente, del consiglio pastorale unitario.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.